Art. 4.
(Ufficio del piano).

      1. L'Ufficio del piano, istituito presso la sezione Veneto dell'AIPO provvede:

          a) alla redazione e all'aggiornamento periodico del piano generale degli interventi

 

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nel Polesine e dei programmi di attuazione, in rapporto alle priorità decise dal Comitato;

          b) alla gestione del sistema informativo, avvalendosi del sistema informativo dell'AIPO;

          c) alla verifica della correlazione del piano generale degli interventi nel Polesine con:

              1) il piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

              2) il piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque dei fiumi Po e Adige, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

              3) i piani redatti dalle rispettive Autorità di bacino per i fiumi Po e Adige;

              4) gli interventi finalizzati alla rivitalizzazione socio-economica del Polesine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

          d) alla redazione di accordi di programma tra i diversi soggetti istituzionali.

      2. L'Ufficio del piano è composto da tecnici di comprovata esperienza nel settore, nominati dal Comitato; i tecnici sono designati, ognuno nell'ambito del rispettivo ruolo organico e dei rispettivi organi tecnici, da:

          a) il Ministero delle infrastrutture;

          b) il Ministero dei trasporti;

          c) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          d) il Ministero per i beni e le attività culturali;

          e) il Ministero dell'università e della ricerca;

          f) il Ministero dell'economia e delle finanze;

          g) il Ministero dello sviluppo economico;

          h) il presidente della giunta regionale del Veneto;

          i) il presidente della provincia di Rovigo;

 

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          l) il sindaco di Rovigo;

          m) il sindaco di Adria;

          n) il sindaco rappresentante i comuni del parco del delta del Po, d'intesa con i rispettivi sindaci;

          o) l'Ente parco regionale del Veneto e del delta del Po;

          p) l'AIPO e l'Autorità di bacino del fiume Adige;

          q) i consorzi di bonifica: Polesine-Adige Canalbianco, delta Po Adige, Padana Polesana.

      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato adotta il regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del piano e stabilisce le funzioni del presidente e del direttore del medesimo Ufficio.
      4. Il presidente ed il direttore dell'Ufficio del piano riferiscono al Comitato con cadenza trimestrale.